Attraverso il COMUNICATO UFFICIALE N. 84/AA, la FIGC ha preso la seguente decisione sul caso lodo-Cozza punendo il San Luca
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1175 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Francesco GIAMPAOLO e della società ASD SAN LUCA, avente ad oggetto la seguente condotta:
-FRANCESCO GIAMPAOLO, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società A.S.D. San Luca, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle NOIF e all’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non aver pagato all’allenatore Sig. Francesco Cozza le somme accertate dal Collegio Arbitrale presso la LND con lodo prot. 117/23, pubblicato con C.U. n. 2/2023, e comunicato alla Società A.S.D. San Luca con notifica a mezzo p.e.c. perfezionatasi in data 26.04.2023, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni della detta pronuncia;
-ASD SAN LUCA, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il Sig. Francesco Giampaolo quale Presidente e legale rappresentante della società.
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco GIAMPAOLO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD SAN LUCA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Francesco GIAMPAOLO, e di € 100,00 (cento/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società ASD SAN LUCA;
https://www.figc.it/media/210491/84-art-126-cgs-giampaolo-asd-san-luca.pdf